12 gennaio 2018

Inchiesta penale: opposizione del segreto professionale da parte del commercialista

Il Fatto e il Diritto n. 1 del 12.01.2018 a cura di Gianfranco Antico

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L’acquisizione di atti, documenti, dati ed informazioni deve essere rivolta al professionista attraverso un decreto di esibizione, documentazione che è tenuto a consegnare, salvo l’opposizione del segreto professionale. In sostanza, l’autorità giudiziaria ha l’onere di rivolgere una richiesta di consegna al professionista attraverso un decreto di esibizione, in virtù del quale sussiste un obbligo di rimessa immediata della cosa domandata, a meno che il soggetto destinatario della richiesta non dichiari per iscritto che il bene di cui si pretende l’esibizione è oggetto di segreto professionale. La Corte di Cassazione penale con la sentenza n.51446 del 10 novembre 2017 ha riconosciuto l’importanza della tutela del segreto professionale ed ha accolto il ricorso di un professionista sottoposto prima a perquisizione e poi a sequestro di documenti cartacei e su supporto informatico.
Categorie:Contenzioso  –  Professionisti
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