27 gennaio 2023

Inopponibili al Fisco, ai fini dell’imposizione sulle plusvalenze, gli accordi modificativi

Il Fatto e il Diritto n. 03 del 27.01.2023 a cura di Gianfranco Antico

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Il presupposto per la realizzazione di una plusvalenza deve essere individuato nella stipulazione del contratto, sulla base sia della natura intrinseca e della configurazione giuridica dell'atto che opera il trasferimento del bene - prescindendo dalla natura delle clausole inserite nell'atto stesso quando siano estranee agli elementi essenziali del tipo di contratto concluso -, sia dell'onerosità del negozio posto in essere, circostanza che ne determina la tassabilità. Pertanto, se il contratto realizza una compravendita, per il cui perfezionamento è sufficiente il consenso delle parti, la sola stipula del contratto costituisce il presupposto richiesto dalla legge ai fini dell'imposizione sulle plusvalenze, a nulla rilevando il mancato pagamento del corrispettivo pattuito o la risoluzione dello stesso contratto per mutuo dissenso. Da qui, nel caso di specie, l’inopponibilità al Fisco degli accordi modificativi intervenuti successivamente (Ordinanza della Corte di Cassazione n.33244 del 10 novembre 2022).
Categorie:Accertamento  –  Giurisprudenza
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