7 ottobre 2016

L’assenza di autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria o la mancata allegazione non inficia la validità dell’atto di accertamento

Il Fatto e il Diritto n. 19 del 07.10.2016 a cura di Gianfranco Antico

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La mancanza dell’autorizzazione dell'autorità giudiziaria, richiesta dall’art.63, comma 1, del D.P.R.n.633/72, per la trasmissione, agli Uffici finanziari, dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, e non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo, o di terzi. Pertanto, la sua mancanza non investe l'efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l'invalidità dell'atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi (Sentenza della Corte di Cassazione n.12549 del 17 giugno 2016).
Categorie:Accertamento  –  Giurisprudenza
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