18 gennaio 2019
La definizione di fatto notorio da parte della Cassazione
Il Fatto e il Diritto n. 2 del 18.01.2019 a cura di Gianfranco Antico
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Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie (Corte di Cassazione n.25218 dell’11 ottobre 2018).
Categorie:Giurisprudenza
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