11 dicembre 2020

La disposizione fiscale sulla conservazione della documentazione prevale su quella ordinaria

Il Fatto e il Diritto n. 40 del 11.12.2020 a cura di Gianfranco Antico

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ll contribuente che dichiari di aver dovuto sopportare dei costi ha l’onere di fornirne in giudizio, in caso d’impugnazione della rettifica adottata dall’Amministrazione finanziaria, idonea documentazione giustificativa; né può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni (art. 2220 cod. civ.), atteso che l’art.22, comma 3, del D.P.R.n.600/73 si pone come “disposizione speciale” che, ai fini tributari, detta una regola diversa in materia di obbligo di conservazione delle scritture contabili che prevale sulla previsione del termine decennale indicato invece dall’art.2220 cod. cov (Corte di Cassazione, sentenza n.16752 del 6 agosto 2020).
Categorie:Giurisprudenza
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