19 marzo 2021
Le intercettazioni telefoniche devono essere conosciute dal contribuente al momento dell’avviso di accertamento
Il Fatto e il Diritto n. 10 del 19.03.2021 a cura di Gianfranco Antico
Le intercettazioni telefoniche devono essere conosciute dal contribuente al momento dell’avviso di accertamento - Il Fatto e il Diritto n. 10 del 19.03.2021 a cura di Gianfranco Antico | € 6,00 + IVA |
La motivazione dell'avviso di rettifica che rinvii a processi verbali della Guardia di Finanza, individuando in tal modo la causa giustificativa della pretesa impositiva, è requisito formale di validità dell'atto che si distingue da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, così che, nel caso di specie, con riferimento esplicito alle intercettazioni ed alla consulenza, aveva, ai fini fiscali, un ruolo determinante nella stessa individuazione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, della condotta assunta dall'Amministrazione quale presupposto dell'imposizione. Pertanto, la non conoscibilità, da parte del contribuente, della documentazione richiamata per doppia relationem, neppure in possesso dello stesso Ufficio, non rileva esclusivamente in termini istruttori; ma pregiudica la stessa compiuta descrizione, nella motivazione dell'accertamento, della causa giustificativa della pretesa impositiva (Corte Costituzionale, sentenza n.2223 del 2 febbraio 2021).
Categorie:Accertamento – Giurisprudenza
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