21 ottobre 2016

Riconoscibile il credito Iva in assenza di dichiarazione

Il Fatto e il Diritto n. 21 del 21.10.2016 a cura di Gianfranco Antico

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Pur in assenza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'Iva - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – è riconoscibile dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; dunque, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili (Corte di Cassazione sentenza n.17757 del 8 settembre 2016).
Categorie:Accertamento  –  Giurisprudenza  –  Iva
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