29 aprile 2022

Se sussisteva l’obbligo di denuncia penale si raddoppiavano i termini di accertamento

Il Fatto e il Diritto n. 16 del 29.04.2022 a cura di Gianfranco Antico

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Il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, così che dove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato, il cui accertamento è precluso al giudice tributario (Ordinanza della Corte di Cassazione n.10582 del 1°aprile 2022).
Categorie:Accertamento  –  Giurisprudenza
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