23 aprile 2019

Abbonamenti al trasporto pubblico rimborsati al dipendente: chiarimenti in materia di documentazione da conservare ai fini dell’esenzione fiscale e contributiva

Memory n. 84 del 23.04.2019 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 1, co. 28, lett. b), della Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha previsto la possibilità per il datore di lavoro di rimborsare al dipendente l'abbonamento al trasporto pubblico in completa esenzione sia fiscale che contributiva. A tal fine, è stata apportata una modifica all’art. 51 del TUIR volta ad escludere dal reddito di lavoro dipendente le somme destinate all’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico. L'agevolazione si applica qualora la spesa sia stata sostenuta dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo, di regolamento aziendale o di contratto in favore della generalità o di categorie di dipendenti. L'agevolazione è valida anche per gli abbonamenti utilizzati dai familiari indicati all'art. 12 del TUIR (coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli ecc..) purché fiscalmente a carico del dipendente. La disciplina in vigore prevede tre diverse modalità di erogazione della misura premiale: i) il pagamento diretto al fornitore del servizio di trasporto da parte del datore di lavoro; ii) l’erogazione di denaro al dipendente, a titolo di anticipazione sulla spesa da sostenere; iii) il rimborso della spesa al dipendente. In ogni caso, deve essere conservata la documentazione probante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente per le finalità per cui sono state corrisposte. In merito all'esclusione dal reddito di lavoro dipendente dell'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che sul titolo di viaggio nominativo devono essere indicate la durata dell'abbonamento e la spesa sostenuta, fornendo tuttavia ulteriori chiarimenti. In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio realizzato in formato elettronico, è necessario disporre di documentazione certificativa che contenga le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (indicazione soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa). Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell'avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell'abbonamento allo stesso intestato.
Categorie:Lavoro
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