30 luglio 2019

Abolite le sanzioni in caso di mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca

Memory n. 150 del 30.07.2019 a cura di Omar Rigamonti

La proroga (anche tacita) del contratto di locazione con opzione per la cedolare secca, così come la risoluzione del contratto di locazione, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, mediante modello RLI, “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - Contratti di locazione e affitto di immobili”, entro 30 giorni dal suo verificarsi. In relazione a tale adempimento si segnala che, l'art. 3-bis del DL 30.4.2019 n. 34, come introdotto, in sede di conversione, dall'art. 1 co. 1 della L. 28.6.2019 n. 58, ha soppresso le sanzioni (introdotte dall'art. 7-quater co. 24 del DL 193/2016) applicabili in caso di mancata comunicazione della proroga (o della risoluzione) del contratto con cedolare secca, pari a: i) 50,00 euro se la proroga ( o la risoluzione) veniva comunicata con un ritardo pari o inferiore a 30 giorni; ii) 100,00 euro se la proroga (o la risoluzione) veniva comunicata con un ritardo superiore a 30 giorni. Conseguentemente, ad oggi, la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca non determina più conseguenze, posto che: i) l'opzione per il regime sostitutivo resta valida ed operativa per la durata della proroga, purché il contribuente tenga un comportamento "coerente" (e ciò non configura una novità); ii) non trovano più applicazione le sanzioni di 50,00 o 100,00 euro per la mancata comunicazione. Per quanto concerne, invece, la mancata comunicazione della risoluzione del contratto, a seguito dell'entrata in vigore della L. 58/2019, di conversione del DL 34/2019, consegue che tale inadempimento non determina più l'applicazione di sanzioni, ma potrebbe rendere più difficile la prova della fine del contratto di locazione all'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi. La soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011 dovrebbe avere applicazione retroattiva in applicazione del principio del favor rei.
Categorie:Cedolare secca
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