24 maggio 2021

Abuso del diritto: le modifiche all’articolo 20 TUR hanno carattere retroattivo

Memory n. 97 del 24.05.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con sent. n. 39 del 16.03.2021 la Corte Costituzionale ha stabilito che i dubbi sulla legittimità costituzionale del nuovo art. 20 TUR riferiti alla sua applicazione retroattiva sono infondati. Come noto, con l’articolo 1, comma 87, legge n. 205 del 27.12.2017 il legislatore ha introdotto alcune disposizioni al fine di chiarire i limiti e l’ambito di applicazione dell’articolo 20 TUR in materia di riqualificazione degli atti soggetti ad imposta di registro. La norma ha consentito negli anni numerose rettifiche in sede di liquidazione dell’imposta di registro riferita alle operazioni di conferimento e successiva cessione (rispetto alle quali il TUIR prevede una clausola antielusiva espressa). Per effetto di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, l’articolo 20 viene integrato al fine di precluderne l’utilizzo ai fini della rettifica/liquidazione dell’imposta, stabilendo che gli atti devono essere interpretati sulla base dei soli elementi desumibili dal contenuto, con espressa esclusione di atti collegati o elementi extra-testuali. Contestualmente, l’articolo 53-bis del TUR è stato integrato al fine di prevedere l’applicazione della disciplina anti abuso (ci si riferisce all’articolo 10 bis della legge n. 212/2000) anche all’imposta di registro. Con riferimento ai profili di applicazione di tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate (con provvedimenti di prassi), la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 4407/2018) hanno negato il carattere interpretativo delle modifiche apportate dalla legge n. 205/2017 “bloccando” portata retroattiva della norma. Con l’articolo 1, comma 1084 della legge n. 145 del 30.12.2018 il legislatore è ritornato sul punto specificando che la modifica contenuta all’articolo 1, comma 87 lettera a) della legge n. 205/2017 ha carattere retroattivo. Si segnala che la questione di legittimità riferita al “nuovo” art 20 TUR era stata precedentemente dichiarata infondata con precedente sentenza C.Cost. n. 158/2020
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