16 settembre 2019

Accordi e strumenti negoziali stragiudiziali di regolazione della crisi

Memory n. 164 del 16.09.2019 a cura di Antonio Nicotra

Il DLgs. 12.1.2019 n. 14 (CCII) disciplina nel Titolo IV gli “strumenti negoziali stragiudiziali di regolazione della crisi”. A differenza dell’attuale disciplina, ove le norme che regolano la procedura del fallimento di cui al RD 267/42 precedono quelle degli altri istituti di regolazione della crisi, nel CCII gli “strumenti negoziali stragiudiziali di regolazione della crisi” precedono la liquidazione giudiziale (ex fallimento). L’obiettivo del legislatore della riforma, infatti, è quello di favorire l’utilizzo degli strumenti negoziali stragiudiziali di regolazione della crisi, relegando la liquidazione giudiziale ad extrema ratio, destinata ad operare qualora la soluzione “concordata” della crisi non abbia avuto esito positivo (cfr. l’art. 5 co. 1 della L. 155/2017 e la Relazione illustrativa al CCII). Il CCII ha rivitalizzato la disciplina vigente del RD 267/42, con particolare riferimento: (i) agli accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento, che assumono le vesti di istituto dotato di una propria autonoma; (ii) agli accordi di ristrutturazione dei debiti, che vengono resi più duttili e fruibili. Le neo introdotte discipline entreranno in vigore il 15.8.2020, ossia dopo il decorso di 18 mesi dalla pubblicazione del DLgs. 12.1.2019 n. 14 nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 14.2.2019.
Categorie:Crisi di impresa
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