3 agosto 2018

Affitto d’azienda e plafond dell’esportatore abituale: trasferimento all’affittuario anche se non comunicato alle Entrate

Memory n. 230 del 03.08.2018 a cura di Omar Rigamonti

L’art. 8, co. 4, del D.P.R. n. 63371972 stabilisce che, nel caso di affitto d’azienda, il trasferimento all’affittuario del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all’esportazione senza pagamento dell’imposta di cui al co. 3 (c.d. plafond dell’esportatore abituale), maturato dal concedente, è subordinato alla sussistenza di due condizioni: i) il subentro sia espressamente previsto nel contratto di affitto d’azienda; ii) il predetto trasferimento sia comunicato all’Agenzia delle Entrate (in precedenza, Ufficio Iva), entro 30 giorni, mediante lettera raccomandata. A questo proposito, si rammenta che quest’ultimo adempimento, a dispetto della formulazione letterale della norma, deve, tuttavia, ritenersi assolto mediante la compilazione della dichiarazione di variazione dei dati Iva, e precisamente della sezione 3 del quadro E del modello AA9/12, nel caso di persone fisiche (quadro D del modello AA7/10, nel caso di affittuario diverso dalla persona fisica), oltre al quadro iniziale A. Secondo quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 20.7.2018 n. 19366, l'omessa comunicazione del trasferimento del plafond IVA in conseguenza dell'acquisizione dell'azienda in affitto costituisce violazione meramente formale (quindi non sanzionabile) se il contratto di affitto, comprensivo della clausola di trasferimento del plafond, è regolarmente registrato. Infatti, sebbene l'art. 8 co. 4 del DPR 633/72 subordini il trasferimento del plafond IVA alla duplice condizione della comunicazione all'ufficio IVA e dell'indicazione espressa della clausola di trasferimento nel contratto tra le parti, la Corte afferma che l'omissione del primo adempimento: i) non pregiudica l'azione di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria; ii) non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta o sul versamento del tributo.
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