6 maggio 2020

Agevolazione prima casa esclusa in caso di acquisto di immobili adiacenti da demolire

Memory n. 93 del 06.05.2020 a cura della Redazione

Secondo la disciplina dettata dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, la titolarità di un altro immobile nel medesimo Comune o già acquistato con il beneficio impedisce l'accesso all'agevolazione prima casa per il nuovo acquisto. Tuttavia, con plurimi interventi di prassi, l'Agenzia delle Entrate, in passato, ha sostenuto che l'acquisto di abitazioni contigue legittimi una deroga a queste condizioni, sicché il beneficio può applicarsi per l'acquisto: i) di una stanza attigua alla prima casa e da accorpare a essa (ris. Agenzia delle Entrate n. 25/2005); ii) contemporaneo di due appartamenti contigui da accorpare in un'unica "prima casa" (circ. Agenzia delle Entrate n. 38/2005); iii) di un immobile contiguo ad altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici c.d. "prima casa" (circ. n. 38/2005); iv) di un immobile contiguo ad altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto senza applicare i benefici c.d. "prima casa", perché ai tempi tale agevolazione non era prevista (ris. n. 142/2009) o perché il contribuente non ne soddisfaceva le condizioni (circ. n. 31/2010); v) di un immobile da accorpare ad altri due immobili preposseduti (l'uno acquistato col beneficio e l'altro senza) (ris. n. 154/2017). Nella recente risposta ad interpello 21.4.2020 n. 113, l'Agenzia delle Entrate ha affermato, invece, che l'agevolazione prima casa non spetta per l'acquisto dell'unità immobiliare adiacente alla prima casa, se realizzato allo scopo di demolire l'intero fabbricato e costruire un villino. Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, l'acquisto dell'unità immobiliare adiacente alla prima casa potrebbe godere del beneficio solo ove venga realizzata la fusione catastale delle due unità immobiliari e quella risultante non abbia le caratteristiche "di lusso".
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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