5 novembre 2019

Ammesso il super ammortamento per gli acquisti di cabine balneari in legno

Memory n. 199 del 05.11.2019 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 1 del D.L. 30.4.2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita) prevede la reintroduzione dei super ammortamenti, nella misura del 30%, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4.2019 al 31.12.2019 o nel maggior termine del 30.6.2020 a condizione che, entro la data del 31.12.2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono, quindi, esclusi gli investimenti effettuati dall’1.1.2019 al 31.3.2019. Sono oggetto dell'agevolazione i beni: i) materiali; ii) strumentali; iii) nuovi; iv) acquistati in proprietà o in leasing finanziario, nonché realizzati in economia o tramite appalto. Sono esclusi dall'agevolazione gli acquisti di: i) mezzi di trasporto di cui all'art. 164 co. 1 del TUIR (restano invece agevolabili i diversi mezzi di cui all'art. 54 del DLgs. 285/92, quali autobus e autocarri; cfr risposte Min. Economia e finanzie 22.2.2018); ii) beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; iii) fabbricati e costruzioni (a tal fine, occorre distinguere tra componente immobiliare e impiantistica dell'investimento; ris. 62/2018); iv) beni indicati nell'Allegato 3 alla L. 208/2015. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta interpello 9.10.2019 n.404, ha recentemente chiarito che possono beneficiare del super-ammortamento le cabine balneari in legno (costituite con tetto tipo a capanna, senza pavimentazione, con ferramenta di montaggio inox e serratura porta con chiave) che vengono rimosse al termine di ogni stagione balneare, purché non siano annoverabili tra le "costruzioni" e, quindi, non siano considerate nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento balneare. L'agevolazione spetta con riferimento alle suddette cabine posto che: i) sono beni strumentali all'attività esercitata dall'impresa; ii) si applica il coefficiente di ammortamento del 20% previsto per gli stabilimenti in legno (tabella allegata al DM 31.12.88, Gruppo XVII "Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua", Specie 4/a "Stabilimenti balneari marini").
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