31 agosto 2020

Anche i forfetari possono cedere il sisma bonus

Memory n. 158 del 31.08.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 224 del 22.07.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione alla possibilità, da parte dei contribuenti forfetari, di procedere alla cessione del credito corrispondente alla detrazione “sisma bonus” sui lavori condominiali. Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha speciicato che la detrazione riguarda tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all’IRPEF e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che in concreto non potrebbero fruire della detrazione in quanto l’imposta lorda non è dovuta o è assorbita dalle detrazioni. Viene inoltre specificato che non rileva, ai fini della cessione, la circostanza per cui il reddito è soggetto a tassazione sostitutiva dell’IRPEF o a tassazione separata. Pertanto, un contribuente che ha aderito al regime forfetario ha la possibilità di beneficiare della cessione del credito corrispondente alla detrazione, anche se non è in grado di fruire direttamente della detrazione. Il beneficio, consiste nella possibilità di detrarre una quota delle spese sostenute per lavori sismici nella misura del 50%, potenziata al 70 ed all’80% qualora a seguito dei lavori il rischio sismico viene ridotto di una o due classi. Il beneficio è ulteriormente potenziato nel caso in cui gli interventi con riduzione di classe di rischio vengano effettuati sulla struttura condominiale: in questo caso il beneficio ammonta al 75-85%. Ricordiamo che con la precedente risoluzione n. 34/E del 25.06.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni circa l’ambito di applicazione dei benefici previsti per i lavori di risparmio energetico e antisismici, con particolare riferimento all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione rivedendo la propria posizione circa i limiti sostenuti nell’accesso ai benefici nel caso di immobili delle imprese alla luce di quanto sostenuto dalla Cassazione con alcune pronunce (tra le più recenti sent. Cass. n. 29162 del 12.11.2019), con cui è stato stabilito che la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica spetta alle imprese per tutti gli immobili posseduti, compresi quelli concessi in locazione.
Categorie:Regimi contabili
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