28 settembre 2022

Assunzione lavoratori provenienti da impresa in crisi: istruzioni operative

Memory n. 154 del 28.09.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con legge n. 178 del 30.12.2020, come noto, il legislatore ha previsto una maggiorazione dei benefici spettanti sulle assunzioni di giovani a tempo indeterminato. Con l’articolo 1, comma 119 della legge n. 234 del 30.12.2021 il legislatore ha introdotto alcune nuove modifiche all’incentivo al fine di consentirne l’applicazione ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso, il beneficio trova applicazione anche a prescindere dal requisito anagrafico. Con circolare INPS n. 99 del 07.09.2022 l’Istituto ha precisato che l’esonero spetta in caso di nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 di soggetti che provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento de componenti della struttura per la crisi d’impresa. Il beneficio si applica ai lavoratori che rientrano nelle seguenti condizioni: i) lavoratore dipendente con contratto subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale; ii) lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi; iii) lavoratore impiegato ion rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale. Ricordiamo che l’incentivo consiste (in generale) in uno sgravio contributivo pari al 50% nel limite massimo di 3.000 euro annui di durata pari a 36 mesi, temporaneamente potenziato al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro con riferimento alle assunzioni operate dal 01.01.2021 fino al 31.12.2022. Nel predetto periodo il massimale è aumentato a 6.000 euro. Il beneficio può essere fruito sulle assunzioni a tempo pieno ed indeterminato.
Categorie:Lavoro
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