23 gennaio 2023

Assunzioni under 36: le novità della legge di Bilancio 2023

Memory n. 13 del 23.01.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con legge n. 178 del 30.12.2020 il legislatore ha previsto una maggiorazione dei benefici spettanti sulle assunzioni di giovani a tempo indeterminato. Con l’articolo 1, comma 297, della legge n. 197 del 29.12.2022 il legislatore ha esteso (con modifiche) il beneficio previsto al comma 10 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 a favore delle assunzioni di lavoratori under 36 per il periodo dal 01.01 al 31.12.2023, ampliando il massimale da 6.000 ad 8.000 euro. In mancanza di tale disposizione, l’incentivo in deroga, riconosciuto ai lavoratori under 36, avrebbe trovato applicazione solo con riferimento alle operazione effettuate fino allo scorso 2022. Il beneficio, nella sua misura ordinaria, consiste in uno sgravio contributivo pari al 50% nel limite massimo di 3.000 euro annui di durata pari a 36 mesi, temporaneamente potenziato al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro con riferimento alle assunzioni operate dal 01.01.2021 fino al 31.12.2022. Nel predetto periodo il massimale è aumentato a 6.000 euro ed il periodo di fruizione da 36 a 48 mesi. Il beneficio può essere fruito sulle assunzioni a tempo pieno ed indeterminato. Si segnala che il legislatore ha previsto, tra le altre cose, alcune ipotesi di agevolazioni potenziate: nel caso in cui il lavoratore abbia svolto presso il datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro durante lo studio, oppure periodi di apprendistato, il beneficio viene potenziato al 100% (fermo restando le misure dei massimali e del periodo di durata dell’agevolazione).
Categorie:Lavoro
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