13 marzo 2019

Autoliquidazione INAIL: le scadenze per il 2019 ed i chiarimenti per le aziende cessate

Memory n. 57 del 13.03.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, con legge Finanziaria 2019 (legge n. 145 del 30.12.2018) il legislatore ha previsto la proroga delle scadenze relative all’autoliquidazione premi INAIL 2018/2019. Le consuete scadenze di febbraio, in generale, sono state rinviate al fine di poter consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi INAIL. Nel dettaglio, è stato previsto che: i) rispetto all’invio delle basi di calcolo, il termine scaduto dello scorso 31.12.2018 è prorogato al 31.03.2019; ii) il termine per la presentazione della domanda di riduzione delle retribuzioni presunte e per il versamento del premio (o della prima rata di premio) viene rinviato al 16.05.2019; iii) la denuncia delle retribuzioni, normalmente coincidente con il 28 febbraio, viene prorogata al 16.05.2019. INAIL, con nota n. 2836 del 22.02.2019, ha fornito alcune precisazioni in relazione alle scadenze applicabili alle aziende cessate, specificando che le imprese che hanno cessato l’attività a dicembre 2018 devono effettuare l’autoliquidazione entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione in base ai tassi già comunicati per il 2018, mentre le imprese che hanno cessato l’attività nei mesi di gennaio e febbraio 2019 devono calcolare la regolazione per l’anno 2018 e 2019 provvedendo alle dichiarazioni entro il 16.05.2019. Ricordiamo che con circolare n. 1 del 11.01.2019, INAIL ha fornito alcune precisazioni in relazione alle disposizioni di proroga, specificando che in caso di rateazione dei versamenti, le somme dovranno essere versate nella misura del 50% entro il 16.05.2019, mentre il restante importo dovrà essere versato entro il 20.08.2019 ed il 18.11.2019 (in rate di importo pari al 25%). L’INAIL ha inoltre precisato che resta confermato il termine di scadenza delle richieste di pagamento elaborate dall’INAIL sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 (in attesa della loro revisione, tali premi potranno usufruire di una riduzione pari al 15,24%).
Categorie:Adempimenti
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