11 settembre 2018

Blocco delle compensazioni con profili di rischio: le disposizioni attuative dell’Agenzia delle Entrate

Memory n. 241 del 11.09.2018 a cura di Riccardo Malvestiti

Con provvedimento n. 195385/E del 28.08.2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni attuative delle modifiche apportate dalla legge n. 205/2017 all’istituto delle compensazioni. Al fine di consentire la verifica delle compensazioni con profili di rischio, è stato introdotto il comma 49-ter all’articolo 37 del DL n. 223/2006 che consente all’Agenzia delle Entrate di sospendere, per un massimo di 30 giorni, l’esecuzione del modello F24. Con il provvedimento in commento l’Agenzia delle Entrate ha specificato i criteri che saranno utilizzati in vista del potenziale blocco (tipologia di debito pagato, del credito compensato, dati presenti in anagrafe tributaria, compensazioni effettuate dai soggetti indicati nel modello), circostanza che potrebbe ricorrere, ad esempio, qualora il contribuente sia interessato da un blocco delle compensazioni per somme iscritte a ruolo a titolo definitivo, oppure nel caso di precedenti penali per illeciti tributari riguardanti l’indebita compensazione. Le disposizioni riferite al blocco delle compensazioni, infatti, sono state introdotte a seguito della diffusione della compensazione tramite accollo fiscale, oggetto della precedente risoluzione n. 140/E del 15.11.2017. Tramite tale provvedimento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha negato la legittimità della compensazione tramite accollo, specificando inoltre che, per le compensazioni effettuate a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento, le operazioni di compensazione del debito altrui verranno sanzionate sia in capo all’accollante, sia in capo all’accollato. Per le operazioni di compensazioni effettuate nel periodo precedente alla pubblicazione del provvedimento, invece, non verranno irrogate specifiche sanzioni. Di seguito illustriamo, le disposizioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 195385/E del 28.08.2018, precisando da subito che le nuove disposizioni troveranno applicazione dalle compensazioni effettuate a partire dal 29.10.2018.
Categorie:Compensazioni
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