5 dicembre 2019

Blocco delle compensazioni con profili di rischio: sanzione di 1.000 euro per ciascuna F24 non eseguita

Memory n. 220 del 05.12.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con il DL n. 124 del 26.10.2019 il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni in materia di compensazione di crediti tributari, formalizzando limiti e introducendo nuove procedure di accertamento delle sanzioni. In materia di blocco delle compensazioni a rischio, in particolare, l’articolo 3 ha previsto i) una procedura di comunicazione al contribuente dello scarto del modello F24 (da inviare entro il medesimo termine del blocco delle compensazioni a rischio), che consente l’invio di osservazioni in alternativa al pagamento della somma non eseguita entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione senza applicazione di sanzioni; ii) l’applicazione di una sanzione pari a 1.000 euro per ogni delega non eseguita, a cui non è applicabile il cumulo giuridico, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione; iii) la notifica della cartella di pagamento entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del modello F24. Ricordiamo che con il provvedimento n. 195385/E del 28.08.2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni attuative delle modifiche apportate dalla legge n. 205/2017 all’istituto delle compensazioni. Al fine di consentire la verifica delle compensazioni con profili di rischio, è stato introdotto il comma 49-ter all’articolo 37 del DL n. 223/2006 che consente all’Agenzia delle Entrate di sospendere, per un massimo di 30 giorni, l’esecuzione del modello F24. Con il provvedimento citato, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato i criteri che saranno utilizzati in vista del potenziale blocco (tipologia di debito pagato, del credito compensato, dati presenti in anagrafe tributaria, compensazioni effettuate dai soggetti indicati nel modello), circostanza che potrebbe ricorrere, ad esempio, qualora il contribuente sia interessato da un blocco delle compensazioni per somme iscritte a ruolo a titolo definitivo, oppure nel caso di precedenti penali per illeciti tributari riguardanti l’indebita compensazione. Con l’introduzione del comma 49 quater all’articolo 37 del DL m. 223/2006, il legislatore ha introdotto le disposizioni riferite all’applicazione delle sanzioni, alla verifica, all’accertamento ed alla riscossione delle violazioni riscontrate a seguito del blocco delle compensazioni a rischio.
Categorie:Compensazioni  –  Sanzioni
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