19 maggio 2020

Bonus facciate: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Memory n. 102 del 19.05.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, con la circolare n. 2/E del 14.02.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni relativamente alla detrazione riconosciuta, per il solo 2020, per il rifacimento delle facciate. Il beneficio, come noto, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 160 del 27.12.2019 e prevede una detrazione IRPEF/IRES pari al 90% delle spese sostenute, senza limite massimo di spesa. L’Agevolazione spetta con riferimento agli edifici delle zone A e B del DM n.1444/68, pertanto restano escluse le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, destinate ad impianti industriali (o assimilati), zone ad uso agricolo e destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. Il beneficio ha ad oggetto l’intero prospetto esterno di un fabbricato, corrispondente a ciascuno dei lati del perimetro (la stampa specializzata ha ipotizzato l’applicazione del beneficio anche alle facciate di ville private e villette a schiera, ma sono necessari chiarimenti sul punto). Il beneficio trova applicazione anche con riferimento agli immobili delle imprese: dalla lettura della norma sembrerebbe che l’agevolazione possa spettare per tutti gli immobili posseduti dalle imprese, a prescindere dalla loro funzione o scopo (strumentale, patrimoniale o immobili/merce). L’agevolazione spetta per i lavori svolti sulle strutture opache, balconi, ornamenti e fregi, quindi sull’involucro esterno e visibile dell’immobile. A titolo esemplificativo, possono beneficiare dell’incentivo lavori sulle grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e parti impiantistiche che insistono sulla facciata (comprese perizie, sopralluoghi, rilascio APE, ponteggi e materiali rimossi per eseguire i lavori). Non possono beneficiare dell’agevolazione invece le superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatta eccezione per quelli visibili dalla strada. L’agevolazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non, titolari di diritto di proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento sull’immobile.
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