3 giugno 2021

Bonus investimenti: l’utilizzo temporaneo all’estero non comporta delocalizzazione

Memory n. 105 del 03.06.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, con l’articolo 1 comma 1.051 legge n. 178 del 30.12.2020, il legislatore ha riscritto le agevolazioni spettanti sugli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 fino al 2022 (30.06.2023 in caso di applicazione del termine lungo). Coloro che sono interessati dalla fruizione del beneficio dovranno compilare il quadro RU del modello Redditi 2021 indicando, al rigo 120, lo specifico codice tributo previsto per la tipologia di investimento. In particolare, con riferimento agli investimenti effettuati ai sensi dell’articolo 1, commi da 184-197 della legge n. 160/2019, i contribuenti dovranno indicare nella sezione I del quaro RU i seguenti codici tributo: i) L£ per gli investimenti in beni strumentali nuovi “ordinari”; ii) 2L per gli investimenti in beni strumentali nuovi previsti dall’allegato A della legge n. 232/16; iii) 3L per gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi previsti dall’allegao B alla legge n. 232/2016. Mentre per tali tipologie di investimenti il contribuente deve inserire i dati nel rigo RU120, per le agevolazioni previste dalla legge n. 178/2020 dovranno essere compilati i riquadri del rigo RU130 con i codici L3, 2L e 3L, rispettivamente corrispondenti agli investimenti sopra citati. Ricordiamo che il credito viene riconosciuto con riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi in misura diversa a seconda che si riferisca ad investimenti 4.0 o meno. Nel dettaglio: i) per gli investimenti diversi dai 4.0 il beneficio spetta nella misura del 10% del costo ammissibile, elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile, ridotto al 6% per gli investimenti effettuati nel 2022; ii) per gli investimenti 4.0 viene riconosciuto nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (ridotta al 30 ed al 10% per gli importi superiori a detta soglia), ridotto al 40% per gli investimenti effettuati nel 2022 (ridotto al 20 e al 10% a seconda dell’importo dell’investimento); iii) con specifico riferimento ai beni immateriali compresi nell’allegato B della legge n. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 20%.
Categorie:Crediti d'imposta
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