20 ottobre 2020

Bonus prima casa e accorpamento abitazione contigua: fusione catastale irrilevante

Memory n. 194 del 20.10.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con ordinanza n. 21614 del 07.10.2020 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di accorpamento dell’abitazione contigua, i benefici prima casa possono essere riconosciuti anche in caso di mancata unificazione catastale. Il Giudice di legittimità, in occasione di tale pronuncia ha chiarito che è onere dei contribuenti provare di aver dato seguito all’impegno, assunto in sede di rogito, di procedere all’unificazione delle unità immobiliari e quindi di aver effettivamente unificato gli immobili. Qualora sussista tale condizione, è irrilevante la mancata unificazione delle due unità abitative ai soli fini catastali. In occasione della precedente sent. n. 11322 del 12.06.2020, la Cassazione ha stabilito che la fruizione dei benefici “prima casa” può essere concessa anche nel caso in cui il contribuente proceda all’accorpamento di due abitazioni contigue, senza procedere all’accorpamento catastale. Ricordiamo che secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della Tariffa allegata al DPR n. 131/86 (Parte 1) le agevolazioni spettanti per l’acquisto dell’abitazione principale che costituisce prima casa, ovvero l’aliquota agevolata del 2%, trova applicazione anche con riferimento agli atti successivi eventualmente stipulati dal proprietario per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile che costituisce abitazione principale, effettivamente destinate al servizio della stessa. Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/E/2005, ha riconosciuto che l’agevolazione prima casa può trovare applicazione anche in caso di acquisto contemporaneo di più unità attigue che siano destinate dall’acquirente a costituire un’unica unità abitativa. Con la sentenza in commento la Cassazione precisa che l’Agenzia può verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni entro il termine di decadenza del potere di accertamento, ovvero entro tre anni dall’atto di acquisto. Ricordiamo che recentemente l’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 66 del 20.02.2020, ha fornito precisazioni in relazione all’applicazione delle agevolazioni previste dal DPR n. 131/86 per l’acquisto della prima casa nel caso di acquisto di un secondo box auto da utilizzare come pertinenza dell’abitazione principale.
Categorie:Immobili
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