29 marzo 2021

Bonus prima casa: per l’acquisto ed il riacquisto termini sospesi dal 23 febbraio fino al 31 dicembre 2021

Memory n. 57 del 29.03.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 24 del DL n. 23 del 08.04.2020 il legislatore ha introdotto una sospensione dei termini previsti in materia di acquisto e riacquisto della prima casa stabilendo che, dal 23.02.2020 fino al 31.12.2020, i termini previsti dal TUR e dalla legge n. 448/98 (in materia di riacquisto) ai fini della concessione dell’agevolazione sono sospesi. Con il DL n. 183 del 31.12.2020, convertito con legge n. 21 del 26.02.2021, il legislatore ha previsto un ulteriore slittamento della proroga al prossimo 31.12.2021. Alla luce di tali disposizioni, quindi, la sospensione si applica alle seguenti ipotesi: i) con riferimento al termine di 18 mesi decorrenti dalla data di acquisto previsto per la fissazione della propria residenza; ii) con riferimento al termine di un anno per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto dell’abitazione principale. Ricordiamo che in presenza delle condizioni agevolative di "prima casa", gli atti di trasferimento degli immobili abitativi e delle relative pertinenze possono beneficiare di un’agevolazione che prevede, tra le altre cose, la riduzione dell’aliquota del’imposta di registro applicabile dal 9 al 2%. In caso di riacquisto, invece, l’articolo 7 della legge n. 448/98 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. Ricordiamo che, con riferimento all’agevolazione in commento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in occasione della risposta ad interpello n. 66 del 20.02.2020, avente ad oggetto l’ipotesi di acquisto di un secondo box auto da utilizzare come pertinenza dell’abitazione principale (e quindi soggetta al medesimo trattamento agevolativo previsto per l’acquisto dell’abitazione).
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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