25 gennaio 2021

Bonus pubblicità: le modifiche apportate dalla finanziaria 2021

Memory n. 11 del 25.01.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 1, comma 608 della legge n. 1278 del 30.12.2020 il legislatore ha introdotto una proroga al termine di applicazione della disciplina in deroga prevista in materia di bonus investimenti pubblicitari. La modifica, nel dettaglio, consente ai contribuenti di procedere al calcolo del beneficio spettante sulla base del volume complessivo di investimenti effettuati fino al 2022: in mancanza di tale disposizione sarebbe tornata applicabile la disciplina ordinaria, che prevede la determinazione del beneficio sulla base dell’incremento delle spese sostenute rispetto all’anno precedente. Le disposizioni, introdotte al fine di consentire la maggiore fruizione del beneficio, prevedono l’applicazione di un’aliquota di credito d’imposta pari al 50% (applicata indistintamente) sull’intero volume degli investimenti effettuati (ordinariamente il beneficio viene calcolato sull’incremento) per gli anni 201 e 2022, sulla falsariga di quanto previsto per l’anno 2020. Ricordiamo che, in occasione del DL n. 59 del 28.06.2019, il legislatore ha precedentemente introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’incentivo sugli investimenti incrementali in pubblicità, consentendo la fruizione di un credito d’imposta di importo pari al 75% dell’incremento registrato rispetto alle spese effettuate nel periodo precedente. Segnaliamo che qualora il contribuente abbia inviato l’istanza telematica prevista ordinariamente dal 01.03 al 31.03 di ogni anno, la comunicazione verrà ritenuta valida e non dovrà essere quindi reinviata nel periodo indicato negli interventi successivi. Coloro che non hanno provveduto sua presentazione, invece, potranno procedere nel termine posticipato dal 01.09.2020 al 30.09.2020. La disciplina introdotta dal DL n. 18/2020 (successivamente modificata e potenziata ad opera del DL n. 34/2020) costituisce una deroga applicabile al solo anno 2020: al termine di tale periodo torna a trovare applicazione la disciplina del beneficio prevista ordinariamente dall’articolo 57 bis del DL n. 50/2017, con conseguente calcolo incrementale del beneficio.
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