10 maggio 2022

Bonus pubblicità: le modifiche del DL “Energia” convertito

Memory n. 82 del 10.05.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

In occasione della conversione in legge n. 106 del 23.07.2021 del DL n. 73 del 25.05.2021 il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni nella disciplina del bonus pubblicità che prevedono, a decorrere dal 2023, l’applicazione dell’approccio incrementale e lo stralcio dall’ambito di applicazione degli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche. Ricordiamo che con l’articolo 67, commi 10-13, del DL n. 73 del 25.05.2021 il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni relative al Bonus pubblicità, introdotto dal DL n. 50/2017 e modificato da ultimo con legge n. 178/2020. Il legislatore ha confermato che per il 2021-2022 il Bonus trova applicazione nella misura unica del 50%. Pertanto, la conversione in legge del predetto decreto comporta, al termine del periodo 2021-2022 di applicazione in deroga, l’applicazione del meccanismo incrementale originario. Ricordiamo che il beneficio previsto dall’articolo 57-bis del DL n. 50/2017, modificato dalla legge n. 178 del 30.12.2020, prevede due principali adempimenti: una prima dichiarazione per gli investimenti effettuati e da effettuare ed una seconda comunicazione sugli investimenti effettuati. Con riferimento alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 608 della legge n. 1278 del 30.12.2020, il legislatore ha introdotto una proroga al termine di applicazione della disciplina in deroga prevista in materia di bonus investimenti pubblicitari. La modifica, nel dettaglio, consente ai contribuenti di procedere al calcolo del beneficio spettante sulla base del volume complessivo di investimenti effettuati fino al 2022: in mancanza di tale disposizione sarebbe tornata applicabile la disciplina ordinaria, che prevede la determinazione del beneficio sulla base dell’incremento delle spese sostenute rispetto all’anno precedente. Le disposizioni, introdotte al fine di consentire la maggiore fruizione del beneficio, prevedono l’applicazione di un’aliquota di credito d’imposta pari al 50% (applicata indistintamente) sull’intero volume degli investimenti effettuati (ordinariamente il beneficio viene calcolato sull’incremento) per gli anni 2021 e 2022, sulla falsariga di quanto previsto per l’anno 2020. Ricordiamo che, in occasione del DL n. 59 del 28.06.2019, il legislatore ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’incentivo sugli investimenti incrementali in pubblicità, consentendo la fruizione di un credito d’imposta di importo pari al 75% dell’incremento registrato rispetto alle spese effettuate nel periodo precedente.
Categorie:Crediti d'imposta
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