16 luglio 2020

Bonus vacanze anche per servizi balneari se inclusi nel pacchetto

Memory n. 143 del 16.07.2020 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 176 del DL 34/2020 (D.L. Rilancio) ha istituito, per il periodo d’imposta 2020, un credito per i pagamenti di servizi turistici usufruiti dall'1.7.2020 al 31.12.2020 sul territorio nazionale, a favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000,00 euro per il pagamento dei servizi offerti da imprese turistico-ricettive, agriturismi e B&B. Il credito in esame, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a: i) 500,00 euro massimo per ogni nucleo familiare; ii) 300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone; iii) 150,00 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito viene utilizzato all'80% come sconto sul corrispettivo e al 20% come detrazione IRPEF. Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni: i) le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; ii) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; iii) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il fornitore dei servizi turistici recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 o mediante cessione a terzi. Con la recente circolare Agenzia delle Entrate 18/2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che: i) ai fini della verifica del limite di 40.000,00 euro, per "nucleo familiare" si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE, da non confondere con la nozione di "familiare a carico" ai sensi dell'art. 12 del TUIR; ii) al fine di individuare le strutture ricettivo-turistiche occorre fare riferimento alla sezione 55 della tabella dei codici ATECO; iii) sono inclusi anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica c.d. stagionale; iv) per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica si considera valida anche l'emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale; v) il bonus non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall'unico fornitore.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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