14 giugno 2021

Botteghe e negozi nel quadro RU di Redditi PF 2021

Memory n. 114 del 14.06.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

In occasione della presentazione del modello REDDITI SP 2021 i contribuenti dovranno indicare nel quadro RU il credito d’imposta “botteghe e negozi”, come noto concesso nella misura pari al 60% del canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 relativo al mese di marzo 2020. Gli interessati dovranno esporre il credito spettante nella sezione I del quadro RU (codice I1). Ricordiamo che il beneficio viene concesso in modo automatico, ovvero senza la presentazione di un’istanza, al lordo delle spese condominiali qualora siano pattuite unitariamente al canone e tale circostanza risulti dal contratto di locazione. Ricordiamo che con l’articolo 65 del DL n. 18 del 17.03.2020 (convertito con legge n. 27 del 24.04.2020) il legislatore ha introdotto un beneficio a favore dei soggetti danneggiati dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza sanitaria in corso. Viene previsto, in particolare, il riconoscimento di un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione degli immobili appartenenti alla categoria catastale C/01 e riferito al mese di marzo 2020. Con la circolare n. 11/E del 06.05.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione all’ambito di applicazione del beneficio, specificando che il credito viene calcolato (a talune condizioni) anche sulle spese condominiali addebitate ed anche con riferimento alla locazione delle pertinenze del negozio. In precedenza, con la risoluzione n. 13/E del 20.03.2020, l’Agenzia ha istituito il codice tributo da riportare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione a decorrere dallo scorso 25.03.2020 (la precedente risoluzione n. 12/E/2020 indicava invece le principali attività che possono beneficiarne). Ricordiamo inoltre che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato alcuni chiarimenti sulle misure introdotte in occasione del DL 18/2020, tra cui l’indicazione che il beneficio trova applicazione solo con riferimento ai contratti di locazione, con esclusione di quei rapporti che prevedono, oltre la disponibilità del bene immobile, l’accesso ad altri beni e servizi (ad esempio affitto d’azienda). Con la precedente circolare, n. 8/E del 03.04.2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue: i) l’agevolazione trova applicazione in caso di effettivo pagamento del canone di locazione; ii) l’agevolazione si applica solamente agli immobili inclusi nella categoria C/01.
Categorie:Modelli fiscali e dichiarativi
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