16 marzo 2020

Brexit con effetti differiti in termini di IVA e accise

Memory n. 50 del 16.03.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Per effetto dell’accordo raggiunto lo scorso 30.01.2020, la fuoriuscita del Regno Unito dal sistema comune dell’imposta scatterà il prossimo 01.01.2021, con la possibilità di prorogare il termine una sola volta per uno-due anni. A decorrere dallo scorso 01.02.2020 il Regno Unito può essere considerato a tutti gli effetti un paese terzo rispetto all’UE ma il predetto periodo di transizione consentirà di applicare le disposizioni in materia di IVA e accise entro i limiti temporali sopra descritti. Nel periodo transitorio, quindi, gli operatori potranno continuare ad applicare le norme in materia di IVA di cui alla direttiva 2006/112/CE e le operazioni svolte continueranno ad essere soggette all’obbligo di presentazione dei modelli INTRA e riepilogate nello spesometro estero. Al termine del periodo transitorio (la cui scadenza è attualmente fissata al 01.01.2021): i) le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori stabiliti nel Regno Unito non costituiranno più cessioni intraUE bensì esportazioni non imponibili; ii) gli acquisti di beni effettuati da operatori stabiliti nel Regno Unito costituiranno importazioni. Rispetto alle conseguenze di ordine formale, mentre per i servizi ricevuti da fornitori UE il committente italiano deve integrare la fattura del fornitore con l’indicazione dell’imposta e registrarla (con contabilizzazione dell’imposta con riferimento al mese di ricevimento della fattura), per i servizi ricevuti da fornitori extra UE il committente italiano deve provvedere ad emettere autofattura entro 15 giorni dal mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e annotare il documento entro il termine di emissione. Segnaliamo infine che a decorrere dal 01.01.2021 i soggetti stabiliti nel Regno Unito non potranno più utilizzare l’istituto dell’identificazione diretta ma dovranno potranno registrarsi ai fini IVA in Italia solo per il tramite di un rappresentante fiscale. Rileviamo, in ogni caso, che il termine del 01.01.2021 potrebbe essere oggetto di ulteriore proroga sulla base dell’accordo raggiunto lo scorso 30.01.2020.
Categorie:Iva
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