21 febbraio 2020

Cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale sui lavori anche da parte di soggetti non residenti in Italia

Memory n. 35 del 21.02.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 25 del 25.02.2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche coloro che non sono residenti in Italia (ma risultino titolari di immobili in Italia) possono beneficiare della cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale sui lavori. Nel caso esaminato un soggetto residente negli stati uniti con reddito imponibili pari a zero in Italia ha sostenuto spese per interventi di risparmio energetico su parti comuni del condominio. Rispondendo al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione del credito può essere operata a prescindere dal fatto che il contribuente sia residente o meno sul territorio italiano. Ricordiamo, sull’argomento, che il legislatore ha negli ultimi anni introdotto una nuova possibilità di fruizione della detrazione fiscale ecobonus-sismabonus, prevedendo la possibilità di cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante. Tale facoltà, come noto, è stata introdotta prima sulle spese sostenute per interventi su parti comuni del condominio, e successivamente estesa alla generalità dei contribuenti e degli interventi agevolati. In particolare: i) a decorrere dallo scorso 01.01.2017 – ad opera della legge di Bilancio 2017, i condomini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito; ii) a decorrere dal 01.01.2018, per effetto di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, viene estesa la facoltà di cessione del credito a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, compresi quelli svolti su singole unità immobiliari. A seguito di tali interventi legislativi l’Agenzia delle Entrate è intervenuta prima con circolare n. 11/E del 18.05.2018, e successivamente con circolare 17/E del 23.07.2018, con cui sono state fornite precisazioni in relazione agli interventi sulle parti comuni del condominio. Con particolare riferimento alla cessione del credito si segnala la necessità di un “collegamento” tra il cessionario ed i lavori svolti: la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione, salvo casi eccezionali, è limitato a imprese appaltatrici dei lavori, subappaltatrici, fornitori, subfornitori, imprese appartenenti alla rete, altri condomini o comproprietario e altri soggetti rispetto ai quali è possibile rinvenire un collegamento con l’opera svolta.
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