20 febbraio 2019

Comunicazione degli amministratori di condominio dei dati degli oneri detraibili per il 2018: adempimento in scadenza il prossimo 28 febbraio 2019

Memory n. 44 del 20.02.2019 a cura di Omar Rigamonti

Con provv. Agenzia Entrate 6.2.2019 n. 28213 sono state aggiornate le specifiche tecniche della comunicazione relativa al 2018 che, entro il 28.2.2019, gli amministratori di condominio devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, contenente i dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati, nel corso del 2018, sulle parti comuni di edifici residenziali, da acquisire ai fini della dichiarazione precompilata. I dati da comunicare sono: i) la tipologia e l’ammontare complessivo della spesa sostenuta dal condominio per interventi di recupero o riqualificazione che hanno interessato parti comuni condominiali (nonché acquisto di mobili / grandi elettrodomestici); ii) l’ammontare della spesa imputata a ciascun condomino. L’invio deve essere fatto per ogni condominio e deve indicare tutti gli interventi sulle parti comuni nell’anno di riferimento, nonché individuare le spese pagate e quelle invece non pagate dal singoli condomini. Rispetto allo scorso anno, i dati da inviare sono stati implementati con maggiori informazioni relative alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Secondo quanto stabilito dall'articolo 78, comma 26, della legge n. 413/1991, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione (in deroga alla disciplina in materia di cumulo delle sanzioni e con un massimale di 50.000 euro per soggetto terzo). Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 1/3 (massimale di 20.000euro).
Categorie:Adempimenti
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