11 dicembre 2018

Condizioni per l'emissione della nota di variazione in diminuzione per infruttuosità di una procedura esecutiva individuale

Memory n. 344 del 11.12.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 26, co. 2, del DPR 633/72, riconosce al cedente di un bene (o al prestatore di un servizio) il diritto di emettere una nota di variazione IVA qualora, successivamente all’operazione fatturata, il cessionario (o il committente) non provveda al pagamento in tutto o in parte del corrispettivo pattuito, in quanto assoggettato ad una procedura esecutiva rimaste infruttuosa. In particolare, ai sensi del successivo co. 12 dell’art. 26 del DPR 633/1972 (introdotto dall’art. 1, co. 126, della L. 28.12.2015, n. 208), per procedura esecutiva "infruttuosa" si intende in ogni caso: i) il verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario attestante l'assenza di beni o crediti del debitore da pignorare (ovvero l'impossibilità di accedere al domicilio del debitore o, ancora, la sua irreperibilità); ii) l'asta per la vendita del bene pignorato deserta per tre volte, cosicché il creditore decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. Nella risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 9.11.2018 n. 64, è stata riconosciuta la possibilità di emettere nota di variazione IVA in diminuzione, a fronte del mancato pagamento del corrispettivo, se l'infruttuosità della procedura esecutiva avviata nei confronti del cessionario o committente è attestata da un organo terzo. Pertanto, in una situazione di questo tipo, la nota di variazione risulterebbe ammessa pur in assenza di una delle situazioni individuate dall'art. 26 co. 12 del DPR 633/72 (introdotto dalla L. 205/2017). Nel caso di specie, un Ente pubblico aveva richiesto all'Autorità giudiziaria l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore e, avvalendosi dell'ausilio dell'Avvocatura dello Stato che ha fatto a sua volta ricorso alla Guardia di finanza, è emerso che il debitore versava in uno stato di assoluta illiquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale. In ogni caso, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che non è possibile emettere la nota di variazione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72 in ragione della mera "antieconomicità" della procedura esecutiva.
Categorie:Iva
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