29 ottobre 2019

Contratti di solidarietà: dal 2 novembre domanda tramite apposito software

Memory n. 195 del 29.10.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con la circolare n. 17 del 03.10.2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune precisazioni in relazione alle nuove modalità di trasmissione delle domande di sgravio previste in caso di stipula dei c.d. “contratti di solidarietà”. Secondo quanto previsto dalle nuove istruzioni impartite dal Ministero, a partire dal prossimo 02.11.2019 gli interessati dovranno presentare le istanze attraverso l’applicativo web “CDSONLINE” (dal 02.11 al 10.12 di ogni anno). L’accesso al nuovo applicativo potrà avvenire attraverso le credenziali del sistema “cliclavoro” ottenibili attraverso una procedura online. L’applicativo consente di compilare l’istanza completa di elenco nominativo dei lavoratori interessati, contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%. Vengono inoltre indicati il numero e la data della marca da bollo che sarà mantenuta agli atti dall’istante. La circolare precisa, inoltre che la nuova procedura sarà l’unica ammessa per la compilazione delle istanze di decontribuzione da parte delle imprese, e che non è ammessa diversa modulistica. Non è inoltre consentito inviare il modello tramite PEC (una delle ipotesi di invio previste prima delle modifiche illustrate con la circolare in commento). Ricordiamo che con il decreto interministeriale n. 2 del 27.09.2017, il Ministero del Lavoro (di concerto con il Ministero dell’Economia) ha fissato le misure dello sgravio applicabile ai contratti di solidarietà con orario ridotto di oltre il 20%. Diversamente da quanto previsto in precedenza, è stata eliminata la condizione dell’incremento di produttività: i datori di lavoro potranno accedere ad uno sgravio del 35% per un periodo massimo pari alla durata del contratto di solidarietà (massimo 24 mesi) stipulando un contratto di solidarietà per evitare licenziamenti con riduzione dell’orario superiore al 20%, senza alcuna ulteriore condizione. Con la precedente circolare n. 18 del 22.11.2017, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all’applicazione dell’incentivo, nonché sulle modalità di presentazione delle domande a valere sui fondi stanziati per il 2017. La circolare adottata in occasione del precedente anno (n. 98 del 26.09.2018), ricordiamo, ha chiarito i seguenti aspetti: i) la concessione dell’incentivo non è più collegata a criteri meritocratici (come negli anni precedenti); ii) sono previste novità in materia di contenuti e presentazione dell’istanza.
Categorie:Adempimenti
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