23 novembre 2017

Contribuenti forfetari alla cassa per il secondo acconto dell’imposta sostitutiva

Memory n. 341 del 23.11.2017 a cura di Omar Rigamonti

L’art. 1, co. da 54 a 89, della legge di stabilità 2015 ha introdotto, a decorrere dall’1.1.2015, il regime fiscale agevolato, meglio noto come regime forfetario, applicabile alle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, artistica o professionale, in possesso di determinati requisiti. Per i contribuenti che hanno aderito al regime semplificato di cui trattasi, il reddito - che è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta particolari coefficienti di redditività (differenti a seconda dell’attività esercitata) – deve essere assoggettato ad un’imposta sostitutiva (dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell’IRAP): i) nella misura del 15%, ovvero; ii) nella minore aliquota del 5%, se ricorrono le condizioni previste dal co. 65 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 (c.d. contribuenti start up). Per il versamento dell’imposta sostitutiva operano le medesime disposizioni in materia di versamento dell’IRPEF (versamenti a saldo ed in acconto, compensazione e rateazione). Pertanto, analogamente a quanto previsto ai fini IRPEF, è dovuto il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva (pari al 100% dell’imposta dovuta) da corrispondersi in due rate, qualora l’importo della prima superi 103,00 euro. In tale ipotesi: i) la prima rata, pari al 40%, è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; ii) la seconda, pari alla differenza tra l’acconto complessivo e la prima rata, va versata invece entro il 30 novembre. Conseguentemente, entro il prossimo 30.11.2017, anche i contribuenti forfetari dovranno procedere al versamento della seconda rata d’acconto per il 2017, qualora dovuto.
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