25 ottobre 2018
Contribuenti in regime forfetario: secondo acconto dell’imposta sostitutiva entro il prossimo 30 novembre 2018
Memory n. 293 del 25.10.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca
Per i contribuenti che hanno aderito al regime semplificato di cui all’art. 1, co. da 54 a 89, della legge di stabilità 2015 (c.d. regime forfetario), il reddito - che è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta particolari coefficienti di redditività (differenti a seconda dell’attività esercitata) – deve essere assoggettato ad un’imposta sostitutiva (dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell’IRAP): i) nella misura del 15%, ovvero; ii) nella minore aliquota del 5%, se ricorrono le condizioni previste dal co. 65 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 (c.d. contribuenti start up). Per il versamento dell’imposta sostitutiva operano le medesime disposizioni in materia di versamento dell’IRPEF (versamenti a saldo ed in acconto, compensazione e rateazione). Conseguentemente, l’incremento dell'1% dell'acconto IRPEF dovuto in relazione all'anno 2013 e ai successivi – che ha fissato la misura dell’acconto IRPEF dal 99% al 100% - è applicabile anche ai fini del versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva del regime forfetario ex L. 190/2014, anch'esso pari al 100%. Pertanto, analogamente a quanto previsto ai fini IRPEF, è dovuto il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva da corrispondersi in due rate, qualora l’importo della prima superi 103,00 euro. In tale ipotesi: i) la prima rata, pari al 40%, è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; ii) la seconda, pari alla differenza tra l’acconto complessivo e la prima rata, va versata invece entro il 30 novembre. Conseguentemente, entro il prossimo 30.11.2018, anche i contribuenti forfetari dovranno procedere al versamento della seconda rata d’acconto per il 2018, qualora dovuto.
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