1 settembre 2021

Contribuenti ISA che si sono avvalsi della proroga: alla cassa entro il 15 settembre 2021

Memory n. 156 del 01.09.2021 a cura della Redazione

Con il DPCM 28.6.2021, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021 n. 154, è stata disposta la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021: i) dal 30.6.2021 al 20.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%; ii) in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. “minimi”. Con la conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, la data di scadenza è stata, ulteriormente, prorogata dal 20 luglio 2021 al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. La proroga al 15 settembre 2021 riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA. Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi: i) a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi; ii) anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi. La proroga al 15.9.2021 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2020 (derivante dalla dichiarazione modello IVA 2021). Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2020 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16.3.2021, potrà essere effettuato entro il 15.9.2021, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021 (artt. 6 e 7 del DPR 542/99) e fino al 30.6.2021 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.9.2019 n. 20, § 8.1). Il versamento del saldo IVA 2020 entro il 15.9.2021 deve quindi essere maggiorato dell’1,6%.
Categorie:Versamenti
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