9 giugno 2021

Contributo a fondo perduto del decreto Sostegni: il punto

Memory n. 110 del 09.06.2021 a cura di Franca Recenti

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito indicazioni, in forma di risposta a quesiti, sul contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 41/2021. Tra i numerosi chiarimenti, si segnalano i seguenti: i) possono beneficiare del contributo i soggetti la cui procedura di liquidazione risulti avviata successivamente al 31.1.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19), purché non siano soggetti a procedure concorsuali per insolvenza; ii) possono accedere anche i promotori finanziari, non essendo compresi tra le categorie di soggetti previste dall'art. 162-bis del TUIR; iii) i precedenti contributi a fondo perduto e le altre misure agevolative a fronte della pandemia (es. credito imposta locazioni) non rilevano ai fini della determinazione dei parametri per il contributo (soglia dei ricavi per l'accesso, riduzione del fatturato medio, soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali ai fini del calcolo dell'agevolazione); iv) il contributo integrativo alle casse di previdenza private addebitato al committente rileva per il calcolo del fatturato, ma non per i compensi.
Categorie:Decreto Sostegni
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