25 maggio 2020

Contributo a fondo perduto: novità del D.L. Rilancio

Memory n. 105 del 25.05.2020 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 25 del DL "Rilancio" prevede un contributo a fondo perduto per imprese (anche agricole) e professionisti in presenza di un calo del fatturato/corrispettivi, che verrà erogato previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti. Il contributo in esame non spetta, in ogni caso: i) ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza; ii) agli enti pubblici; iii) ai dipendenti e ai professionisti ordinistici, ossia iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”. Il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia diritto alla percezione delle seguenti indennità previste dal DL 18/2020, vale a dire :i) l’indennità di cui all’art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS; ii) l’indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo. Condizione per accedere al contributo è che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019. Per espressa previsione normativa, il decremento del fatturato non deve essere verificato da coloro che: i) hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019; ii) a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è così determinata: i) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari); ii) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta di cui sopra; iii) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nello periodo d’imposta di cui sopra. In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore: i) a 1.000 euro per le persone fisiche; ii) a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, anche per il tramite di un intermediario abilitato, un istanza all’agenzia delle entrate, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, che verrà stabilita da un apposito provvedimento direttoriale.
Categorie:DL Rilancio
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