7 novembre 2018

Convogli ferroviari a composizione bloccata e a trazione diffusa: chiarito il coefficiente di ammortamento applicabile

Memory n. 306 del 07.11.2018 a cura di Franca Recenti

Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono deducibili in misura non superiore a quella massima definita dal legislatore: l’art. 102, co. 2, del TUIR, stabilisce, infatti, che la deduzione delle quote di ammortamento “è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi”. Il decreto cui si riferisce l’art. 102, co. 2, del TUIR, risale al 31.12.1988 e, nonostante il legislatore in passato si sia impegnato ad aggiornare i coefficienti, ad oggi sono ancora applicabili le percentuali ivi indicate, nonostante le stesse non siano più rappresentative dello scenario economico e sociale in cui le imprese attualmente si trovano ad operare. Con il principio di diritto 21.9.2018 n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al coefficiente di ammortamento applicabile ai convogli ferroviari di nuova generazione, che si caratterizzano per essere a "composizione bloccata" (vale a dire non suscettibili di diverso assemblaggio) e a "trazione diffusa" (cioè con elementi di trazione distribuiti lungo i diversi vagoni di cui si compone il convoglio e non più concentrati unicamente nel locomotore). Nella specie, occorre individuare: i) la quota del costo complessivo dell'investimento imputabile alla parte "trainante", da trattare alla stregua delle "motrici in genere", per le quali il DM 31.12.88 prevede il coefficiente tabellare del 10%; ii) la quota del costo complessivo dell'investimento imputabile alla parte "trainata" (o "rimorchiata"), da trattare alla stregua del "materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)", per il quale il DM 31.12.88 prevede il coefficiente tabellare del 7,5%. A tal fine, occorre fare riferimento ai dati desumibili dalla dichiarazione di messa in servizio dei singoli convogli, rilasciata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF). Il medesimo criterio deve essere utilizzato ai fini disciplina dei super-ammortamenti.
Categorie:Bilancio
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: accordo 3
22 aprile 2024
Diretta: 14.30 - 17.30
€ 90,00
+ IVA

CFP: 6
videoconferenza
23 aprile 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 180,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 7
23 aprile 2024
Diretta: 14.30 - 17.30
€ 90,00
+ IVA