31 luglio 2020

Credito d’imposta locazioni: il punto

Memory n. 157 del 31.07.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, con l’articolo 65 del DL n. 18 del 17.03.2020 (convertito con legge n. 27 del 24.04.2020) il legislatore ha introdotto un beneficio a favore dei soggetti danneggiati dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza sanitaria in corso. Viene previsto, in particolare, il riconoscimento di un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione degli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 e riferito al mese di marzo 2020. Con l’articolo 28 del DL n. 34 del 19.05.2020 il legislatore ha introdotto un nuovo beneficio, sulla falsariga del precedente, che consente di fruire di un credito d’imposta su tutti i canoni di locazione non abitativi di competenza dei mesi da marzo a maggio 2020. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 39/E del 13.07.2020 ha istituito i codici tributo necessari per l’utilizzo in compensazione, da parte del cessionario, dei crediti d’imposta sulla locazione di immobili introdotti dai predetti DL n. 18 e 34/2020. Ricordiamo infatti che l’articolo 122 del DL n. 34/2020 da la possibilità di cedere il credito maturato sui canoni di locazione ad altri soggetti: da qui la necessità di istituire due nuovi codici tributo per consentire il loro utilizzo in compensazione da parte del cessionario. I codici tributo istituiti sono “6930” (compensazione “botteghe e negozi”) e “6931” (compensazione “Canoni di loczione immobili non abitativi e affitto d’azienda”) e si aggiungono a quelli definiti con le precedenti risoluzioni n. 13/E/2020 e n. 32/E/2020 per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati. Segnaliamo che i crediti d’imposta utilizzabili in compensazione dai cessionari sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate dai cedenti all’Agenzia, secondo le modalità fissate con provvedimento del 01.07.2020 (ai fini dell’utilizzo in compensazione è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei medesimi crediti).
Categorie:Crediti d'imposta
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