3 settembre 2018

Credito d’imposta mezzogiorno: fruizione prima dell’esito della procedura antimafia

Memory n. 232 del 03.09.2018 a cura di Riccardo Malvestiti

Con la circolare del 03.07.2018 il Ministero della Giustizia ha fornito precisazioni in relazione alla fruizione del credito d’imposta mezzogiorno, specificando che è possibile autorizzarne la fruizione anche prima dell’esito della procedura antimafia. L’art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 28.12.2015 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una agevolazione a favore degli investimenti nel mezzogiorno, successivamente oggetto di modifiche ad opera della legge di conversione del Decreto Mezzogiorno (DL n. 243 del 29.12.2016, convertito con legge n. 18 del 27.02.2017) prevedendo – tra le condizioni di fruizione – una liberatoria antimafia. Con specifico riferimento a tale punto, il Ministero ha chiarito che qualora la certificazione non venga rilasciata entro i termini previsti, il contribuente può essere autorizzato alla fruizione dell’incentivo (salvo successivo recupero in caso di esito negativo della procedura). Ricordiamo che recentemente, con il decreto direttoriale MISE 23.04.2018, sono stati modificati i modelli e le istruzioni per la rendicontazione delle spese, al fine di poter verificare l’eleggibilità della spesa all’utilizzo delle risorse PON. Per effetto di quanto previsto dal nuovo decreto, l’impresa che beneficia del bonus è tenuta a rendicontare le spese di acquisizione delle immobilizzazioni materiali effettivamente sostenute utilizzando la c.d. “dichiarazione di spesa”, per effetto della quale dovranno essere presentate le copie delle fatture di acquisto, documentazione attestante l’effettivo pagamento, copie del relativo estratto conto, dichiarazione liberatoria dei fornitori, copia del contratto di locazione finanziaria, copia del modello F24 relativo al credito d’imposta ammesso alle risorse PON e utilizzato in compensazione, copia del registro dei beni ammortizzabili, copia delle dichiarazioni dei redditi relative ai tre anni antecedenti all’avvio dell’investimento. La nuova procedura trova applicazione solo dagli acquisti effettuati a partire dal 01.03.2017 e fino al 31.12.2019 (ovvero a decorrere dalla data di modifica delle previgenti disposizioni).
Categorie:Crediti d'imposta
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