2 aprile 2021

Credito d’imposta mezzogiorno prorogato al 2022

Memory n. 61 del 0.04.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con provvedimento protocollo n. 65238 del 09.03.2021 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le modifiche apportate al modello da utilizzare per comunicare la fruizione del c.d. “credito d’imposta mezzogiorno” a fronte delle modifiche apportate dallla legge di Bilancio 2021 (con riferimento alla proroga del termine di applicazione del beneficio) e dalla precedente legge n. 160 del 27.12.2019 (con cui il beneficio è stato esteso alle ZES fino al 2022). Il modello è utilizzabile dal 31.03.2021, data entro cui l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il relativo software. Ricordiamo che con l’articolo 1, comma 171 della legge n. 178 del 30.12.2020 il legislatore ha prorogato il c.d. “credito d’imposta per il mezzogiorno” fino al prossimo 2022. Gli interessati, pertanto, potranno beneficiare dell’agevolazione fiscale anche con riferimento alle spese sostenute fino al prossimo 31.12.2022. In precedenza, il legislatore (con l’articolo 1, comma 319, legge n 160 del 27.12.2019) aveva disposto la proroga del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno fino al 2020 (fino al 2022 per le ZES, come previsto dal comma 316). Coloro che sono interessati al beneficio, quindi, potranno fruire dell’agevolazione anche con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2022. In mancanza di tale proroga, il beneficio sarebbe rimasto limitato alle spese sostenute dal 01.01.2016 al 31.12.2020. Rispetto alla disciplina sostanziale non si devono segnalare particolari modifiche: coloro che intendono acquisire beni strumentali nuovi (macchinari, attrezzature, ecc.) da destinare a strutture produttive ubicate nel mezzogiorno (Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) possono beneficiare di un incentivo che varia a seconda dell’ubicazione e della dimensione dell’azienda. Nel dettaglio: i) per le regioni Molise e Abruzzo il beneficio viene riconosciuto nella misura del 30, del 20 e del 10% rispettivamente per le imprese piccole, medie e di grandi dimensioni; ii) per tutte le altre regioni ammesse al beneficio l’aliquota applicabile è pari al 45, 35 e 25% rispettivamente per le imprese piccole, medie e di grandi dimensioni. Di seguito illustriamo nel dettaglio le disposizioni fornite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 65238 del 09.03.2021.
Categorie:Crediti d'imposta
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