7 gennaio 2019

Credito d’imposta per la negoziazione assistita e arbitrato anno 2018: istanze al via dal 10 gennaio 2019

Memory n. 1 del 07.01.2019 a cura di Omar Rigamonti

La legge di stabilità 2016, in vigore dal 01.01.2016, ha reso permanente (non più temporaneo, quindi) il credito d’imposta - disciplinato dall’art. 21-bis del DL 83/2015- riconosciuto sui compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso, rispettivamente: i) di successo nel procedimento di negoziazione assistita; ii) di conclusione dell’arbitrato con lodo. Il credito d’imposta spetta alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto i compensi oggetto dell’agevolazione (persone fisiche, titolari di reddito di lavoro autonomo e titolari di reddito d’impresa). Il credito d’imposta di cui trattasi è commisurato al compenso elargito al legale e fino a concorrenza di 250,00 euro ed è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza. A decorrere dal 2018, il DM 30.3.2017, pubblicato sulla G.U. 1.4.2017 n. 77 ha stabilito che il periodo della presentazione della domanda sarà ogni anno dal 10 gennaio al 10 febbraio. Conseguentemente, con riferimento al credito d'imposta relativo ai compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri per l’anno 2018, le domande dovranno essere presentate dal 10 gennaio 2019 e sino al 10 febbraio 2019. Le richieste trasmesse in violazione di tali date sono considerate inammissibili. Nello specifico, la richiesta di attribuzione del credito di imposta deve essere proposta compilando l'apposito modulo, disponibile in un'area dedicata, denominata "incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione" del sito internet del Ministero della giustizia ("www.giustizia.it"). Spetterà poi al Ministero della Giustizia comunicare, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la richiesta, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti interessati.
Categorie:Crediti d'imposta
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