6 settembre 2018

Credito d’imposta per la quotazione in borsa delle PMI in chiaro

Memory n. 238 del 06.09.2018 a cura di Franca Recenti

L’art. 1 co. 89-92 della L. 205/2017 ha previsto, a favore delle piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti allo scopo. Il credito d'imposta in esame: i) spetta solo nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione; ii) è pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti entro il 31.12.2020; iii) è riconosciuto, comunque, per un massimo di 500.000 euro; iv) è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Con il DM 23.4.2018, pubblicato sulla G.U. 18.6.2018 n. 139, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta in esame. Con riferimento alla determinazione del credito d'imposta, sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività elencate nell'art. 4 del DM prestate da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche) come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionato al successo dell'operazione di quotazione. Sono, invece, escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria.
Categorie:Crediti d'imposta
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