23 ottobre 2019

Credito d’imposta R&S: modifiche dell’importo spettante senza sanzioni

Memory n. 191 del 23.10.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con la risoluzione n. 40/E del 02.04.2019, come noto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune nuove precisazioni in relazione alla corretta applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S). Tali chiarimenti si riferiscono, in particolare, alle c.d. “innovazioni di processo”, rispetto alle quali la menzionata risoluzione specifica che gli sviluppi di software qualificabili sotto tale voce non possono essere ammesse nell’ambito di applicazione dell’incentivo. In occasione dell’interrogazione parlamentare n. 5-02356 del 26.06.2019 è stato precisato che l’Agenzia delle Entrate non ha introdotto alcuna modifica dei criteri di individuazione delle attività ammissibili al credito d’imposta, ma si è limitata a specificare e dettagliare le fattispecie agevolabili in linea con i precedenti interventi di prassi in materia. Viene in ogni caso riconosciuta la possibilità, da parte dei beneficiari, di rideterminare l’importo del credito d’imposta già fruito con una dichiarazione integrativa a sfavore, con versamento del credito non spettante senza alcuna sanzione (nel caso in cui l’importo non sia spettante alla luce dei nuovi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate). Ricordiamo che il beneficio conosciuto come bonus R&S, prevede la possibilità di incentivare gli investimenti in progetti di ricerca fino al prossimo 31.12.2020 attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 25 o del 50% delle spese sostenute (l’agevolazione varia a seconda della tipologia di spesa sostenuta). Tra i provvedimenti emanati in materia, segnaliamo i seguenti: i) con risposta ad interpello n. 72 del 08.03.2019 è stato precisato che il credito, non potendo essere chiesto a rimborso, non può essere ceduto ai sensi dell’articolo 43-bis del DPR n. 602/73 (le uniche ipotesi di trasferimento del credito possono essere individuate nella fattispecie che prevedono la confusione di diritti ed obblighi di diversi soggetti giuridici, come avviene nel caso di fusione, successione per decesso dell’imprenditore, scissione e cessione del ramo d’azienda); ii) con risposta ad interpello n. 83 del 26.03.2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le attività di ricerca e sviluppo subappaltate da un commissionario residente ad altra impresa residente rilevano ai fini del credito d’imposta R&S in capo al soggetto che svolge tali attività e non a quello che le commissiona; iii) con risposta ad interpello n. 200 del 20.06.2019 è stato precisato che il contribuente può beneficiare del credito R&S riconosciuto sulle spese di certificazione solo se l’impresa non è obbligata per legge alla revisione legale.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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