30 agosto 2021

Credito imposta sanificazione: istanze da compilare a partire dal 4 ottobre 2021

Memory n. 154 del 30.08.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 32 de DL n. 73 del 25.05.2021, convertito in legge n. 106 del 23.07.2021, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione sulla falsariga di quanto previsto per l’anno precedente. Con provvedimento del 15.07.2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i modelli e le istruzioni necessarie per la richiesta, precisando che la comunicazione dovrà essere inviata in modalità telematica a decorrere dal prossimo 04.10.2021 e fino al prossimo 04.11.2021. L’invio dovrà essre effettuato attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (direttamente dal contribuente o per il tramite di un intermediario abilitato). Il beneficio trova applicazione nei confronti di soggetti esercenti attività d’impresa, arti, professioni nonché enti commerciali e prevede un credito del 30% calcolato sulle spese sostenute per i mesi da giugno ad agosto 2021, nel limite di 60.000 euro per beneficiario. In precedenza, con l’articolo 125 del DL n. 34 del 19.05.2020, il legislatore ha abrogato le formule agevolative (art. 64 DL n. 18/2020 e art. 30 DL n. 23/2020) introducendo un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di DPI e altri dispositivi atti a garantire la sanute dei lavoratori e degli utenti, nel limite massimo di 60.000 euro per beneficiario. Rispetto alle spese ammesse, la nuova formula agevolativa valida per il 2021 ricalca quanto già precedentemente previsto in occasione del 2020 con alcune piccole modifiche. Possono essere ammessi al beneficio la sanificazione degli ambienti, la somministrazione di tamponi, l’acquisto di DPI (mascherini, guanti visiere, occhiali, tute da protezione, ecc.), di prodotti detergenti e disinfettanti, acquisto di termometri, termoscanner, nonché dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Il credito d’imposta può essere utilizzato nel modello Redditi 2022 o in compensazione tramite modello F24, non è tassato ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi. Possono fruire del beneficio anche le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo previsto dal DL rilancio.
Categorie:Adempimenti  –  Crediti d'imposta
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