14 settembre 2022

Credito R&S: regolarizzazioni con istanza entro il prossimo 30 settembre 2022

Memory n. 145 del 14.09.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

L’Agenzia delle Entrate, al termine del periodo di consultazione pubblica, ha pubblicato il provvedimento protocollo n. 188987/E del 01.06.2022, contenente modello e istruzioni per il riversamento del credito R&S non spettante, nonché il provvedimento n. 259689 del 04.07.2022, contenente le specifiche tecniche di trasmissione. Il modello e le istruzioni citate si riferiscono, in particolare, a quanto previsto dall’articolo 5, commi da 7 a 12 del DL n. 146 del 21.10.2021, ai sensi del quale i soggetti che hanno utilizzato in compensazine il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo possono effettuare il riversamento dell’importo del credito utilizzato senza applicazione di sanzioni e interessi. L’istanza riguarda gli importi compensati nel periodo successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al 31.12.2019 e deve essere presentata entro il 30.09.2022. il versamento delle somme, invece, deve essere effettuato entro il successivo 16.12.2022 (oppure in tre rate annuali). Ricordiamo che con l’articolo 1, comma 185-186 della legge n. 178 del 30.12.2020 e con art. 1, comma 45, della legge n. 234 del 30.12.2021 il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni originarie, prorogando la durata del beneficio e modificando le aliquote applicabili (con particolare riferimento al periodo successivo al 31.12.2022). Con riferimento all’annualità di interesse per la compilazione di Redditi 2022, i benefici applicabili sono i seguenti: i) con riferimento alle imprese del Mezzogiorno, trova applicazione l’aliquota potenziata del 25%, 35% e 45% a seconda delle dimenzioni aziendali (rispettivamente grandi, medie e piccole imprese) fino al 2022; ii) per i crediti R&S si applica, fino al 31.12.2022 l’aliquota del 20% (successivamente del 10%); iii) per le attività di innovazione tecnologica, fino al 31.12.2023 trova applicazione l’aliquota del 10% (5% dal periodo successivo); iv) per le attività di design ed estetica, fino al 31.12.2023 trova applicazione l’aliquota del 10% (5% dal periodo successivo); v) per le attività di innovazione digitale e transizione tecnologica, fino al 31.12.2022 trova applicazione l’aliquota del 15% (10% nel periodo successivo e 5% nei periodi successivi).
Categorie:Crediti d'imposta  –  Sanzioni
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