11 giugno 2021

Decontribuzione sud e agenzie di somministrazione

Memory n. 113 del 11.06.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 27 del DL n. 104 del 14.08.2020, convertito in legge n. 126 del 13.10.2020, il legislatore ha introdotto un esonero contributivo pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, applicabile alle prestazioni lavorative svolte in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Con l’articolo 1, commi da 161 a 168 della legge n. 178 del 30.12.2020 il legislatore ha introdotto una proroga fino al 2029 dell’incentivo, prolungando il periodo di fruizione in misura d’intensità decrescente. Con messaggio n. 1914 del 13.05.2021 INPS ha fornito alcune precisazioni in relazione alla fruizione del beneficio a favore dei somministrati specificando che l’esposizione dell’esonero arretrato spettante è ammesso nei flussi di denuncia delle mensilità che vanno da aprile a giugno 2021. Tali specificazioni integrano quanto precedentemente chiarito da INPS con il messaggio 1361 del 31.03.2021, con cui viene dettagliato l’utilizzo della misura da parte delle Agenzie di Somministrazione. In occasione di tale intervento, ricordiamo, l’INPS ha specificato che il beneficio viene riconosciuto anche qualora il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in sedi produttive o operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse a fruire della decontribuzione. Segnaliamo che, a fronte delle modifiche apportate, il beneficio viene concesso nella misura del 30% fino al 31.12.2025, del 20% nel biennio successivo (2026-2027) e nella misura del 10% del periodo immediatamente successivo, fino al 2029. L’Agevolazione trova applicazione dal 01.01.2021 fino al 30.06.2021. Per il periodo dal 01.07.2021 fino al 31.12.2029 l’agevolazione viene concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Di seguito illustriamo la disciplina dell’istituto alla luce delle precisazioni fornite dall’INPS e dalla decisione resa con decreto del presidente TAR Lazio.
Categorie:Lavoro
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