2 marzo 2020

Definiti i contributi IVS 2020: aliquota base al 24% per artigiani e commercianti

Memory n. 41 del 02.03.2020 a cura di Omar Rigamonti

Con la circolare 17.2.2020 n. 28, l'INPS ha comunicato i valori delle aliquote e gli importi dei massimali e minimali di reddito, nonché le modalità di determinazione della contribuzione dovuta per il 2020 dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. In relazione alle aliquote valevoli per quest'anno, la circolare conferma il valore dell'aliquota "base" pari al 24%, mentre per i soli iscritti alla gestione commercianti va sommato lo 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, per un valore totale dell'aliquota pari al 24,09%. Tali valori si riducono nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (21,90% per gli artigiani e 21,99% per i commercianti), mentre si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità nella misura di 0,62 euro mensili. Il minimale di reddito per il 2020, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 15.953,00 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 78.965,00 euro per coloro che si sono iscritti alle citate gestioni prima dell'1°gennaio 1996, ovvero a 103.055,00 euro per gli iscritti con decorrenza da tale data. Analogamente agli scorsi anni, i contributi dovranno essere versati, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono: i) 18 maggio 2020; 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021; ii) entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020.
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